Inapplicabilità alle società di capitali del meccanismo semplificato di cancellazione per inattività di cui all’art. 3 dpr 247/2004
Il Tribunale Napoli, con sentenza del 07 novembre 2013 - Est. Quaranta - ha affrontato la questione relativa all'applicabilità della disciplina della cancellazione per inattività di cui all’art. 3 dpr 247/2004 alle società di capitali, concludendo per la sua esclusione sulla base delle seguenti considerazioni. Il procedimento semplificato di cancellazione della società dal registro delle imprese per inattività, di cui all’art. 3 dpr 247/2004, che comporta l'estinzione del soggetto giuridico, si riferisce solamente alle società di persone in conformità ai meccanismi semplificati di funzionamento delle società di persone. Il procedimento in parola non è applicabile, in via analogica, alle società di capitali le cui cause di scioglimento sono indicate nell’ art. 2484 c.c. e non possono che essere accertate dall’amministratore o dall'assemblea dei soci, o in via residuale dal Giudice (nell’ipotesi d’inerzia di tali organi, ai sensi dell’art. 2485 c.c.). In ogni caso lo scioglimento produce i suoi effetti dal momento dell'iscrizione dell’avvenuto accertamento (volontario o giudiziale ) della causa che lo ha prodotto. L’applicazione analogica del procedimento di cui all’art. 3 del dpr 247/2004 è esclusa altresì per il fatto che allo scioglimento della società di capitali segue in ogni caso la fase di liquidazione (artt. 2487 e ss. c.c.) la cui disciplina prevede espressamente all'art. 2490, comma 6 c.c., l’ipotesi della cancellazione d’ufficio, stabilendo che vi si provvede allorquando la società in liquidazione ometta di depositare per tre anni il bilancio finale di liquidazione. Il meccanismo dettato dall’art. 2490 prescinde dalla sollecitazione del Conservatore alle parti (che al contrario è previsto per le società di persone) e tende a dare attuazione al principio per cui il Registro delle Imprese deve offrire informazioni certe ed aggiornate sulla situazione delle società. Ciò premesso secondo il Giudice Napoletano solamente la chiusura della fase liquidatoria, mediante l’approvazione del bilancio finale di cui all’art. 2492 c.c., apre le porte alla cancellazione (con conseguente estinzione) della società, con l’introduzione dei fenomeni successori regolati dall’art. 2495 c.c. A tale condizione – presupposto può essere parificata solo quella in cui, a liquidazione iniziata, la società ometta per tre anni il deposito di detto bilancio.